Qu.I.R.: l’analisi della Fondazione Studi CdL

La Redazione
07 Aprile 2015

Con Circolare n. 7/2015, i Consulenti del Lavoro approfondiscono il tema del TFR in busta paga, analizzandone destinatari, modalità di richiesta, finanziamento e conseguenze della sua mancata restituzione, misure fiscali e contributive, calcoli di raffronto su vari redditi e agevolazioni.

La Circolare n. 7 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, diffusa lo scorso 3 aprile, approfondisce il tema della liquidazione del trattamento di fine rapporto in busta paga o Qu.I.R. (Quota Integrativa della Retribuzione) introdotta in via sperimentale dalla legge di Stabilità 2015 limitatamente al periodo transitorio da marzo 2015 a giugno 2018.

La novità – sottolineano gli esperti – non modifica in via definitiva la disciplina vigente, ma, essendo caratterizzata da sperimentalità ed arco temporale limitato, ne sospende solamente gli effetti.

In ogni caso, i Consulenti invitano i lavoratori a riflettere su diversi aspetti prima di procedere alla richiesta di erogazione in busta paga della quota maturanda del TFR annuale, tra cui:

  • irreversibilità della scelta: una volta esercitata la facoltà in parola, il lavoratore non potrà più revocarla e dovrà necessariamente attendere il mese di giugno 2018;
  • regime fiscale: il TFR mensile è assoggettato al trattamento ordinario e, quindi, concorre a determinare il reddito complessivo del contribuente con calcolo delle relative imposte sui redditi, ovvero IRPEF e relative addizionali regionali e comunali.

In attesa dei chiarimenti dell'INPS volti all'adozione di una linea operativa univoca e corretta (anche in merito al mese da cui è possibile procedere all'erogazione della misura: marzo o maggio?), la Circolare in commento offre un'analisi su:

  • destinatari;
  • modalità di richiesta;
  • finanziamento e conseguenze della sua mancata restituzione;
  • misure fiscali e contributive;
  • calcoli di raffronto su vari redditi;
  • agevolazioni.

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