Omissione contributiva e connesse sanzioni civili: è estensibile l’effetto interruttivo della prescrizione?
08 Aprile 2015
La Cassazione, con sentenza n. 5076/2015 pronunciata a Sezioni Unite, compone il contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione dell'estensibilità all'obbligazione per somme aggiuntive degli effetti degli atti interruttivi della prescrizione posti in essere per l'obbligazione contributiva.
Il caso L'INPS ricorreva in Cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale che non riteneva esservi stato alcun atto interruttivo della prescrizione riferibile al credito dell'Istituto previdenziale per somme aggiuntive, stante la non riferibilità a tale credito degli atti interruttivi posti in essere relativamente a quello per contributi omessi, in ragione dell'autonomia causale delle due obbligazioni ed il legame solo genetico di accessorietà degli interessi rispetto al capitale.
La questione Rilevato un contrasto giurisprudenziale in materia, veniva devoluta alle Sezioni Unite la questione circa l'estensibilità, o meno, all'obbligazione per somme aggiuntive degli effetti interruttivi della prescrizione posti in essere con riferimento al credito per omissione contributiva.
Il principio di diritto Dopo aver evidenziato che il problema non riguarda tanto la natura giuridica autonoma o meno delle somme aggiuntive rispetto all'omissione contributiva, quanto la permanenza del vincolo funzionale tra l'omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali e la connessa sanzione civile, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: "in materia previdenziale le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse al detto omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sì che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili". |