Risarcimento danni per mancata remunerazione alla frequenza dei corsi di specializzazione: prescritto
07 Aprile 2016
A seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il D.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11. (Nella specie, la Corte ha chiarito che il diritto al risarcimento del danno da mancata remunerazione della frequenza dei corsi di specializzazione da parte dei medici specializzandi ammessi alle scuole negli anni 1983-1991 deve ritenersi quindi prescritto, qualora i medesimi non abbiano agito giudizialmente o non abbiano compiuto atti interruttivi del corso della prescrizione entro il 27 ottobre 2009).
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