Successione di contratti: utilizzo abusivo di contratti a termine
07 Maggio 2015
L'art. 332, n. 4, Cod. Nav. non esige la indicazione della esatta data di scadenza, ma richiede che siano indicate la decorrenza e la durata del rapporto, ragion pur cui l'indicazione della durata con la formula “max 78 giorni” non viola la norma del codice della navigazione, né pone il lavoratore nella condizione di non poter regolare il proprio futuro (come chiarito dalla Corte di Giustizia del 3 luglio 2014). Ciò posto, la illegittimità del contratto può ravvisarsi quando la sua durata sia superiore all'anno, ovvero nel caso in cui l'arruolato presti ininterrottamente servizio per un tempo superiore ad un anno, considerando che, ai sensi dell'art. 326 Cod. Nav., la prestazione è da ritenersi ininterrotta – con conseguente qualificazione del rapporto a tempo indeterminato - se fra la cessazione di un contratto a tempo determinato e la stipulazione del successivo “intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni”.
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