Repechage e mansioni inferiori
07 Luglio 2016
L'obbligo di repechage può concernere anche mansioni inferiori? Il licenziamento per gmo è subordinato all'esistenza delle esigenze previste dall'art. 3 L. n. 604/1966 nonché all'assolvimento dell'obbligo di repechage, gravante in capo al datore di lavoro. Quest'ultimo dovrà provare l'impossibilità di impiegare utilmente il lavoratore non solo nelle mansioni per le quali è stato assunto, ma anche relativamente a quelle ulteriori alle quali questo possa essere adibito, all'interno dell'organizzazione aziendale. L'adibizione a mansioni inferiori sarà possibile qualora esse risultino compatibili con il patrimonio professionale del lavoratore, e dunque connotate da una certa omogeneità rispetto alle precedenti svolte. Si tengano in considerazione, infatti, i rischi legati all'eventuale inidoneità del dipendente. In merito: Corte di Cassazione sentenza n. 9467/2016. |