Navigazione web e licenziamento, le puntualizzazioni della S.C.
07 Luglio 2017
Con la sentenza n. 14862/2017, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla rilevanza della navigazione internet, durante l'orario di lavoro, in caso di licenziamento. La quaestio iuris affidata al giudizio della Corte si condensa attorno alla domanda se sia possibile ritenere legittimo il licenziamento di un lavoratore che, durante l'orario di lavoro, si renda colpevole di navigare lungamente nel web.
Nulla hanno rilevato i motivi di ricorso presentati dal lavoratore soccombente nella sentenza di II grado. Infatti, se il mancato rispetto dei 15 giorni per la comunicazione del provvedimento disciplinare al dipendente non genera un vizio imputabile al datore di lavoro, se l'invio è avvenuto nei termini, ugualmente non può rilevare l'ignoranza del regolamento aziendale quando le violazioni dello stesso possono essere conosciute dal lavoratore usando il buon senso. Parimenti irrilevante risulta la doglianza relativa alla presenza di dati personali protetti da privacy nella lettera di contestazione. A giudizio della Suprema Corte, infatti, il datore di lavoro si era semplicemente limitato a contestare data, ora e durata della connessione. Infine, la Corte, respingendo definitivamente il ricorso, ha sottolineato che l'art. 4 St. Lav. non è applicabile nei casi di attività volta ad individuare la realizzazione di comportamenti illeciti dei dipendenti idonei a recare danno all'azienda. |