Associazioni sindacali e invalidità delle delibere

La Redazione
07 Agosto 2015

In tema di invalidità delle delibere di un'associazione non riconosciuta (sindacato UGL), trova applicazione la disciplina di cui all'art. 2377, ultimo comma, c.c., per cui l'annullamento non può essere pronunciato se vi è stata sostituzione della delibera impugnata con altra presa in conformità alla legge e all'atto costitutivo; ciò non comporta tuttavia alcuna cessazione automatica della materia del contendere, in quanto ...

In tema di invalidità delle delibere di un'associazione non riconosciuta (sindacato UGL), trova applicazione la disciplina di cui all'art. 2377, ultimo comma, c.c., per cui l'annullamento non può essere pronunciato se vi è stata sostituzione della delibera impugnata con altra presa in conformità alla legge e all'atto costitutivo; ciò non comporta tuttavia alcuna cessazione automatica della materia del contendere, in quanto, da un lato, la sopravvenuta carenza di interesse che ne è alla base si avvera solo quando tutti i contendenti si diano reciprocamente atto della mutata situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi e, dall'altro, il giudice stesso è tenuto a verificare la avvenuta rimozione della precedente causa di invalidità, dovendo egli accertare ai limitati fini della ratifica-rinnovazione, se la deliberazione ratificante sia immune da vizi, anche se contro di essa non sia stata proposta autonoma impugnativa. (Nella specie, rilevato che una valida cooptazione presuppone logicamente una valida decadenza, il Tribunale ha accolto l'istanza sospensiva della delibera di decadenza dei Consiglieri e della successiva delibera con cui il Consiglio ha provveduto alla cooptazione di nuovi consiglieri, per poi deliberare la conferma delle delibere precedentemente adottate).

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In merito al sindacato UGL, va sospesa, in via cautelare, l'elezione del Segretario Generale, deliberata dall'assemblea in un numero di componenti inferiore rispetto a quello previsto dallo Statuto (art. 13), ossia nella composizione derivante dall'esclusione dei Consiglieri dichiarati decaduti e dalla mancata reintegrazione dei suoi componenti: è interesse generale, infatti, di ogni associazione che la gestione avvenga nel rispetto delle disposizioni che l'associazione stessa si è data al fine di garantire il confronto democratico tra le diverse istanze operanti al suo interno.

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