Esiste il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino a 70 anni?
07 Settembre 2015
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno depositato lo scorso 4 settembre la sentenza n. 17589/2015 che accoglie l'interpretazione dell'art. 24, co. 4, D.L. n. 201/2011 secondo cui non sussiste un diritto del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino a 70 anni.
Un giornalista, licenziato per aver raggiunto il 65° anno di età e per aver maturato i requisiti assicurativi e contributivi della pensione di vecchiaia previsti per gli iscritti all'INPGI, impugnava il recesso comminatogli, avendo egli optato per la permanenza in servizio fino al compimento del 70° anno ex art. 24, co. 4, D.L. n. 201/2011. Il Giudici territoriali accoglievano l'istanza del lavoratore, dichiarando l'illegittimità del licenziamento e disponendo la reintegra del dipendente, con condanna del datore al pagamento delle retribuzioni maturate dal giorno del recesso. Il datore di lavoro ricorreva per la cassazione della sentenza.
Rilevata la particolare importanza delle questioni implicate nella controversia, l'esame del ricorso viene rimesso alle Sezioni Unite. La Suprema Corte, dopo aver individuato quale disposizione dell'art. 24 sia applicabile alla fattispecie in esame (statuendo che le misure di contenimento della spesa derivano dal comma 24 e, pertanto, il comma 4 non è applicabile all'INPGI), si concentra sull'ulteriore quesito “se, in forza della formulazione dell'art. 24, co. 4, all'assicurato possa riconoscersi uno spazio di scelta per formulare delle opzioni individuali di permanenza nell'attività lavorativa per prolungare la durata del rapporto di lavoro oltre l'età prevista dalla disciplina di settore per il collocamento a riposo”. Concludono le Sezioni Unite che non sussiste un diritto potestativo del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino a 70 anni, in quanto la norma non crea alcun automatismo: offre solo la “possibilità che, grazie all'operare di coefficienti di trasformazione calcolati fino a 70 anni, si creino le condizioni per consentire ai lavoratori interessati la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti previsti dalla disciplina del settore”, ma sempreché vi sia una concorde valutazione delle parti (datore di lavoro e dipendente) “sulla base di una reciproca valutazione di interessi”.
Si veda anche: Cass. sez. lav., 29 dicembre 2014, n. 27425 con commento di Berti in ilGiuslavorista.it Appello Roma, 6 ottobre 2014 n. 2256 con commento di D'onofrio in ilGiuslavorista.it |