Reintegrazione: quando è materiale ripresa dell’attività lavorativa
07 Settembre 2016
A seguito di un ordine di reintegrazione, il reinserimento formale del lavoratore nel Libro Unico del Lavoro e il versamento della retribuzione non sono equivalenti al concetto di “reintegrazione” nel posto di lavoro: quest'ultima può avere luogo solo con la materiale ripresa dell'attività lavorativa in precedenza svolta presso lo stesso luogo dal quale era stato illegittimamente allontanato. Di conseguenza, alcun legittimo esercizio dello ius variandi attraverso il trasferimento può aver luogo prima dell'ottemperanza all'ordine di reintegrazione presso il medesimo posto ove il lavoratore aveva prestato attività lavorativa, a prescindere dalla sussistenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive. |