Fondo INPS di previdenza integrativa e contributi sulle differenze retributive

La Redazione
07 Settembre 2016

L'esercizio di fatto di mansioni più elevate rispetto a quelle della qualifica di appartenenza non può comportare l'attribuzione al dipendente di benefici ulteriori oltre quello delle differenze di trattamento economico di cui all'art. 52, co. 5, T.U. n. 165/2001. Così la Cassazione, con sentenza n. 17396/2016.

Cass. sez. lav., 29 agosto 2016, n. 17396

L'INPS, condannato a versare al Fondo di previdenza integrativa del proprio personale dipendente i contributi sulle differenze retributive per mansioni superiori, ricorreva per la cassazione della sentenza.

I giudici di legittimità, accogliendo il ricorso dell'Istituto, ribadiscono che non sono considerate retribuzione utile ai fini del calcolo delle prestazioni erogate dal Fondo INPS di previdenza integrativa tutte le indennità ed i compensi corrisposti a titolo di trattamento accessorio, quali le differenze retributive per mansioni superiori (cfr. da ult. Cass. n. 6768/2016; contra Cass. n. 8980/2014).

Difatti, procedendo diversamente e consentendo al lavoratore di rapportare alla retribuzione percepita in virtù dell'illegittima assegnazione a mansioni superiori anche la retribuzione differita costituita, si realizzerebbe lo stesso effetto che si sarebbe verificato se il dipendente avesse conseguito il superiore inquadramento nelle forme ex lege, aggirando così l'art. 52 T.U. n. 165/2001 e disattendendo il consolidato principio di diritto:

“l'esercizio di fatto di mansioni più elevate rispetto a quelle della qualifica di appartenenza non solo non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore nella superiore qualifica, stante l'espressa deroga all'art. 2103 c.c. contenuta nell'art. 52, co. 1, T.U. n. 165/2001, ma non può comportare l'attribuzione al dipendente di benefici ulteriori oltre quello delle differenze di trattamento economico di cui al successivo co. 5 del medesimo art. 52”(Cass. n. 16506/2013).

Sottolinea, infine, la Corte che non rileva che le differenze retributive siano state corrisposte in esecuzione di un verbale di conciliazione giudiziale, invece che a seguito di una sentenza: ciò che qui rileva è solo la causa dell'erogazione ovvero il pregresso svolgimento di mansioni superiori sine titulo.

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