Onere della prova a carico della lavoratrice discriminata
07 Ottobre 2015
La lavoratrice, che assuma la discriminatorietà del licenziamento, ha l'onere di provare che la discriminazione abbia avuto efficacia determinativa esclusiva nella volontà datoriale di procedere al licenziamento: il solo riferimento alla consecutio temporale tra il compimento del primo anno di età del figlio e l'irrogazione del licenziamento appare elemento insufficiente al fine di far ritenere occultato un motivo illecito dietro le motivazioni del recesso esplicitate dal datore di lavoro, non potendosi stabilire, sulla base della mera successione cronologica degli eventi, un sicuro collegamento eziologico tra la condizione di lavoratrice madre ed il recesso datoriale, in assenza di indizi precisi e concordanti della volontà del datore di lavoro di liberarsi dell'apporto lavorativo di una lavoratrice avente diritto alle tutele che la legge appresta in favore della maternità. |