Tutele crescenti: onere della prova per il licenziamento discriminatorio

La Redazione
07 Ottobre 2016

In ipotesi di licenziamento discriminatorio, rileva il mero fatto oggettivo che il lavoratore non avrebbe subito il trattamento sfavorevole se non si fosse trovato ad integrare il fattore di rischio contemplato dall'ordinamento: è a carico del datore di lavoro l'onere sia della prova della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento ex art. 5 l. 604/66, sia della prova dell'assenza della discriminazione,

Onere della prova del licenziamento discriminatorio
In ipotesi di licenziamento discriminatorio, rileva il mero fatto oggettivo che il lavoratore non avrebbe subito il trattamento sfavorevole se non si fosse trovato ad integrare il fattore di rischio contemplato dall'ordinamento: è a carico del datore di lavoro l'onere sia della prova della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento ex art. 5 l. 604/66, sia della prova dell'assenza della discriminazione, ex art. 28 del D.lgs. 150/2011; mentre ricade sul lavoratore l'onere di dimostrare il c.d. fattore di rischio e allegare i dati di fatto significativi della disparità di trattamento, di cui al suddetto art. 28.

Illegittimità del licenziamento
In ordine al licenziamento per motivo illecito, la volontà datoriale - perseguendo scopi riprovevoli ed antisociali - si pone come abnorme reazione alla condotta del lavoratore e tali due momenti sono legati da un rapporto di causalità esclusivo e decisivo: pertanto, è onere del lavoratore provare non solo l'insussistenza dei motivi di licenziamento addotti dal datore di lavoro, ma anche l'illiceità della reazione datoriale, nonché la consequenzialità - e non sola contiguità - di detta reazione alle condotte da lui poste in essere; tale prova, peraltro, può essere fornita con presunzioni, ove in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti. (Nella specie, esclusa la natura illecita del recesso datoriale e accertata l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto sottesovi dal datore di lavoro - in virtù dell'art. 3 co. 2 D.Lgs. 23/2015, c.d. Jobs Act - il Tribunale ha annullato il licenziamento, con conseguente condanna alla reintegra nel posto di lavoro).

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