Raggiungimento di risultati nel lavoro subordinato

10 Novembre 2016

Se nel contratto di assunzione non vengono specificati i livelli di produttività che il lavoratore deve raggiungere, può considerarsi legittimo il licenziamento per scarso rendimento?

Se nel contratto di assunzione non vengono specificati i livelli di produttività che il lavoratore deve raggiungere, può considerarsi legittimo il licenziamento per scarso rendimento?

Con la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato, il dipendente non si obbliga, per ciò solo, a raggiungere un determinato risultato, bensì pone a disposizione le proprie energie nei modi e nei tempi divisati contrattualmente. Dunque, il mancato raggiungimento di un certo livello di produttività non costituisce di per sé inadempimento.
Si dovrà valutare se esso sia stato predeterminato al momento dell'assunzione. La condotta del lavoratore, valutata su un certo arco temporale, verrà comparata con gli standard che mediamente sono raggiunti da addetti a mansioni analoghe, dovendone risultare una "enorme sproporzione", evidenziando così una manifesta e colpevole violazione degli obblighi contrattuali. In merito: C. di Cassazione sent. n. 18317/2016 e sent. n. 14310/2015.

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