Autonomia e subordinazione del medico competente

08 Gennaio 2015

Il MinLav, con Interpello n. 28/2014, chiarisce che deve essere garantita al medico competente l'autonomia nello svolgimento di tutti i suoi compiti. L'eventuale subordinazione al responsabile della prevenzione e protezione, quindi, può riguardare i soli aspetti che esulano da tale incarico.

A norma dell'art. 39, co. 4, D.Lgs. n. 81/2008 il datore di lavoro deve assicurare al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.

Nel caso in cui il datore di lavoro subordini il medico competente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, si può ritenere rispettata la disposizione in esame?

Il Ministero del Lavoro, investito della questione, risponde con Interpello n. 28/2014, affermando che il D.Lgs. n. 81/2008 delinea chiaramente sia i compiti del servizio di prevenzione e protezione che gli obblighi del medico competente. A condizione, quindi, che ne venga rispettata l'autonomia funzionale senza limitazioni o condizionamenti, il datore di lavoro è libero di effettuare ogni scelta organizzativa.

Di conseguenza, qualora vi sia coincidenza tra ruolo di direttore della struttura sanitaria e funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la subordinazione gerarchica del medico competente può riguardare i soli aspetti che esulano dalle funzioni proprie di tale incarico, stante la piena autonomia che deve essergli garantita dal datore di lavoro per lo svolgimento delle suddette funzioni.

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