Libro unico del lavoro: soggetti abilitati

16 Gennaio 2015

Se un datore di lavoro non intende occuparsi direttamente degli adempimenti in materia di lavoro (Libro unico, Uniemens) quali soggetti può legittimamente delegare?

Se un datore di lavoro non intende occuparsi direttamente degli adempimenti in materia di lavoro (Libro unico, Uniemens) quali soggetti può legittimamente delegare?

Il Libro unico del lavoro costituisce il principale documento di lavoro. In esso sono infatti riportati tutti i dati relativi ai lavoratori subordinati, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione con apporto lavorativo.
Gli obblighi di istituzione, tenuta, esibizione e conservazione del Libro unico sono previsti dagli artt. 39 e 40 del D.L. n. 112/2008, e dal D.M. 9 luglio 2008.

Il datore di lavoro che non intenda curare direttamente gli adempimenti in oggetto può rivolgersi agli intermediari abilitati, a norma dell'art. 1, c. 1, L. n. 12/1979 (soggetti iscritti all'Albo dei consulenti del lavoro, degli avvocati, dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali), nonché ai centri di assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese anche in forma cooperativa. Non sono invece da ritenersi abilitati quei soggetti che possono svolgere solo adempimenti di natura fiscale (tributaristi, consulenti fiscali, revisori contabili) - salvo che non si tratti di commercialisti o esperti contabili che abbiano provveduto ad informare preventivamente la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio - né i centri di elaborazione dati, che possono effettuare esclusivamente attività esecutive e di servizio (calcolo e stampa) ma non la trasmissione telematica dei dati (Min. Lav., nota n. 7857/2010; Inps, circolare n. 32/2004 e n. 28/2011).

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