Contratto di solidarietà per aziende soggette alla CIGS: deroga

14 Gennaio 2015

Si desidera avere chiarimenti in materia di contratti di solidarietà per le aziende soggette alla CIGS, dopo le recenti modifiche al D.M. n. 46448/2009.

Si desidera avere chiarimenti in materia di contratti di solidarietà per le aziende soggette alla CIGS, dopo le recenti modifiche al D.M. n. 46448/2009.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Circ. 19 dicembre 2014, n. 32) ha chiarito che è possibile sottoscrivere un contratto aziendale di solidarietà con il ricorso all'integrazione salariale in favore dei lavoratori coinvolti nella riduzione oraria, superando il limite dei 36 mesi di integrazione salariale fruibile in un quinquennio, quando la stipula del contratto stesso è posta come strumento di salvaguardia dei livelli occupazionali e dunque alternativo al ricorso alle procedure di licenziamento collettivo.

Per le aziende che presentano esuberi di personale gestibili con il prepensionamento è possibile procedere nella presentazione di un programma di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi in modo tale da essere inseriti nella graduatoria per l'accesso alle risorse e alla stipula di contratti di solidarietà con relativa richiesta di integrazione salariale anche per quei lavoratori che potrebbero accedere all'esodo di prepensionamento.

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