Impugnazione del licenziamento orale

08 Febbraio 2016

Il termine di prescrizione per l'impugnazione del licenziamento, si applica anche a quello che sia stato intimato oralmente?

Il termine di prescrizione per l'impugnazione del licenziamento, si applica anche a quello che sia stato intimato oralmente?

In base all'art. 6 L. 604/1966, come modificato ex art. 32 L. 183/2010, il licenziamento deve essere impugnato, con atto anche extragiudiziale, entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero della comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, laddove non contestuale. Ciò comporta che, nell'ipotesi in cui la cessazione del rapporto sia stata comunicata unicamente per via orale, non sarà applicato quanto suddetto, in quanto il licenziamento dovrà considerarsi giuridicamente inesistente.
Si veda in merito la sentenza n. 22825/2015 della Corte di Cassazione: in caso di licenziamento orale, mancando l'atto scritto da cui il legislatore del 2010 fa decorrere il termine di decadenza, il lavoratore può agire, per farne valere l'inefficacia, senza l'onere della previa impugnazione stragiudiziale del licenziamento stesso.

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