Giudice diverso da quello del sistema tabellare: mera irregolarità interna
08 Febbraio 2017
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1912/2017, respinge il ricorso di un lavoratore, che, impugnando il licenziamento intimatogli dal datore di lavoro in seguito ad espresso diniego ad assegnazione a mansioni inferiori, ne chiedeva la declaratoria di illegittimità, deducendo la violazione del principio del giudice naturale.
La trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato dalle tabelle, pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione, non costituisce causa di nullità della sentenza, quanto piuttosto una mera irregolarità di carattere interno.
Il lavoratore, inoltre, impugnava la sentenza di Appello sostenendo che il giudice di secondo grado avesse erroneamente ritenuto irrilevanti delle prove circa l'illegittimità del demansionamento. Anche tale motivo di ricorso viene rigettato dalla Cassazione.
Per costante giurisprudenza il ricorrente che, in sede di legittimità, denuncia il difetto di motivazione su di un'istanza di ammissione o valutazione del mezzo di prova, deve indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o riportare almeno il contenuto: indicazioni, nello specifico, assenti. |