Danno da dequalificazione professionale e condanna al risarcimento
08 Marzo 2016
In tema di demansionamento illegittimo, ove venga accertata l'esistenza di un comportamento contrario all'art. 2103 cod. civ., il giudice di merito, oltre a sanzionare l'inadempimento dell'obbligo contrattualmente assunto dal datore di lavoro con la condanna al risarcimento del danno, può emanare una pronuncia di adempimento in forma specifica, di contenuto satisfattorio dell'interesse leso, intesa a condannare il datore di lavoro a rimuovere gli effetti che derivano dal provvedimento di assegnazione delle mansioni inferiori, affidando al lavoratore l'originario incarico, ovvero un altro di contenuto equivalente: l'obbligo del datore di lavoro è derogabile solo nel caso in cui provi l'impossibilità di ricollocare il lavoratore nelle mansioni precedentemente occupate, o in altre equivalenti, per inesistenza in azienda di tali ultime mansioni o di mansioni ad esse equivalenti. (Nella specie, rilevata la lunga esperienza maturata dalla ricorrente come assistente tecnico nei dipartimenti dell'Università, la durata del demansionamento e la totale privazione di mansioni per un significativo lasso di tempo, il Tribunale ha ritenuto provato il danno da dequalificazione professionale).
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