Riposo perduto e risarcimento

La Redazione
23 Aprile 2015

Quali diritti ha il lavoratore per la prestazione lavorativa svolta oltre il sesto giorno consecutivo?

Quali diritti ha il lavoratore per la prestazione lavorativa svolta oltre il sesto giorno consecutivo?

In relazione al principio dell'art. 36, comma 1, Cost., al lavoratore spetta una maggiore remunerazione oltre che il risarcimento del danno (se da lui richiesto) per lesione del diritto alla salute (Cass. 6 settembre 2007, n. 18708).

La giurisprudenza ha infatti chiarito che, in relazione al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, va tenuto distinto il danno da “usura psico-fisica”, conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una “infermità” del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali; nella prima ipotesi, il danno – una volta provato dal lavoratore il fatto costitutivo del proprio diritto, e cioè il mancato godimento della giornata di riposo (Cass. 20 marzo 2004, n. 5649) - deve ritenersi presunto e il risarcimento può essere determinato spontaneamente, in via transattiva, dal datore di lavoro con il consenso del lavoratore, mediante ricorso a maggiorazioni o compensi previsti dal contratto collettivo o individuale; nella seconda ipotesi, invece, il danno alla salute o biologico, concretizzandosi in una infermità del lavoratore, non può essere ritenuto presuntivamente sussistente ma deve essere dimostrato sia nella sua sussistenza e sia nel suo nesso eziologico, a prescindere dalla presunzione di colpa insita nella responsabilità nascente dall'illecito contrattuale (Cass. 20 agosto 2004, n. 16398).

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