Ricongiunzione periodi contributivi

La Redazione
08 Aprile 2015

La richiesta di ricongiunzione dei periodi contributivi può essere esercitata una sola volta, ex art. 4 L. n. 29/1979

La richiesta di ricongiunzione dei periodi contributivi può essere esercitata una sola volta, ex art. 4 L. n. 29/1979, solo nel caso in cui abbia determinato un effettivo trasferimento dei contributi. Ne consegue inoltre, a contrario, che nell'ipotesi di integrale mancato versamento dell'importo dovuto, nessun effetto di irrevocabilità può riconnettersi alla mera presentazione della domanda di ricongiunzione.

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