Licenziamento collettivo durante gravidanza

08 Maggio 2017

Come occorre comportarsi nell'eventualità in cui, nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, siano stati definiti dei criteri di scelta con il sindacato e, nell'applicare tali criteri, dovrebbe essere licenziata una lavoratrice in gravidanza? Il licenziamento si congela? Si posticipa?

Come occorre comportarsi nell'eventualità in cui, nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, siano stati definiti dei criteri di scelta con il sindacato e, nell'applicare tali criteri, dovrebbe essere licenziata una lavoratrice in gravidanza? Il licenziamento si congela? Si posticipa?

Ai sensi dell'art. 54, co. 3, lett. b, D.Lgs. n. 151/2001, il divieto di licenziamento della lavoratrice durante il periodo di gravidanza, e sino al 1° anno del bambino, può essere derogato in caso di cessazione dell'attività aziendale. Tale disposizione non è suscettibile, in ragione del proprio carattere eccezionale, di un'interpretazione estensiva, tale da considerare riconducibile alla deroga suddetta anche l'ipotesi della chiusura del reparto al quale la dipendente è addetta.

In tal caso, non potremmo dunque sostenere che il legislatore minus dixit quam voluit, soprattutto in forza di quanto disposto nel comma 4 dell'articolo suindicato, dove è fissato il divieto di sospensione con le rispettive eccezioni.

Non si configura, inoltre, una cessazione di attività nel caso di un licenziamento collettivo giustificato dalla necessità di ridurre il numero dei dipendenti. Il recesso datoriale sarà dunque nullo.

In merito: Trib. Pescara n. 39/2016 e Cass. n. 18363/2013 e n. 10391/2004.

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