Incompletezza della comunicazione nel licenziamento collettivo
11 Maggio 2017
Nel caso di un licenziamento collettivo, se dalla comunicazione inviata ai lavoratori non è possibile avere conoscenza precisa del modo in cui i criteri di scelta sono stati applicati, si può chiedere la reintegra per violazione dei criteri stessi?
L'art. 4, co. 9 della L. n. 223/1991, dispone che la comunicazione deve contenere una puntuale indicazione delle modalità con le quali i criteri di scelta, legali o concordati ex art. 5, co. 1 della medesima legge, sono stati applicati, con conseguente individuazione dei dipendenti da licenziare. La ratio di tale previsione legislativa si individua considerando i soggetti destinatari di tale comunicazione: la specificazione dei presupposti fattuali in base ai quali si è proceduto all'applicazione dei criteri consente il controllo della correttezza dell'operazione, e la corrispondenza a quanto concordato precedentemente, da parte degli organi amministrativi, delle oo.ss. e quindi dei lavoratori interessati. L'incompletezza della comunicazione non risulta essere qualificabile, però, come violazione dei criteri tale da comportare la reintegra dei dipendenti, in quanto ciò si verifica qualora i criteri stessi risultino illegittimi o illegittimamente applicati. Si avrà piuttosto un vizio del procedimento con diritto ad un'indennità risarcitoria. In merito: Cass. n. 19320/2016 e n. 25554/2016.
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