I “permessi 104” concorrono nel computo dei giorni di ferie annuali

La Redazione
08 Giugno 2017

La Cassazione rigetta il ricorso del datore di lavoro, confermandone l'obbligo al riaccredito di 4 giorni feriali in conseguenza del godimento dei permessi previsti ex art. 33 L. n. 104/92.

La Cassazione rigetta il ricorso del datore di lavoro, confermandone l'obbligo al riaccredito di 4 giorni feriali in conseguenza del godimento dei permessi previsti ex art. 33 L. n. 104/92.

Così si ha deciso il Collegio di legittimità con ordinanza n. 14187/17 depositata il 7 giugno.

Il caso

La Corte d'appello di Roma riformava la decisione del Tribunale di Roma dichiarando l'illegittimità della decurtazione di 2 giorni feriali in conseguenza del godimento dei permessi previsti ex art. 33 L. n. 104/92 e condannando il datore di lavoro all'accredito di 4 giorni di ferie al ricorrente.
Avverso tale sentenza il soccombente ricorreva in Cassazione.

Permessi per l'assistenza del genitore portatore di handicap

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del datore di lavoro confermando quanto statuito in sede di appello.
La Cassazione ribadisce, infatti, che la limitazione della computabilità dei permessi previsti dalla legge in esame operi esclusivamente nei casi in cui questi debbano cumularsi con il congedo parentale ordinario e con il congedo di malattia del figlio, ipotesi nelle quali è prevista un'indennità minore rispetto a quella vigente per la retribuzione normale. La ratio attribuibile a tale previsione, d'altro canto, sembra essere quella di evitare il verificarsi di una situazione di svantaggio in capo ai congiunti dei portatori di handicap. Ne consegue, quindi, che nel caso di specie "i permessi, accordati per l'assistenza del genitore portatore di handicap concorressero nella determinazione dei giorni di ferie maturati dal lavoratore che ne ha beneficiato. Infatti, il diritto alle ferie assicurato dall'art. 36, u.c. garantisce il ristoro delle energie a fronte della prestazione lavorativa svolta, e che tale ristoro si rende nei fatti necessario anche a fronte dell'assistenza ad un invalido, che comporta un aggravio in termini di dispendio di risorse fisiche e psichiche". Senza tralasciare l'importanza che assumono i permessi per l'assistenza ai portatori di handicap nell'ambito della tutela ai disabili in ottemperanza di quanto disposto dalla Costituzione agli artt. 2, 3, 38.
Quindi, anche in coerenza dei principi sopradetti, la normativa sui permessi per l'assistenza ai portatori di handicap, deve essere interpretata in modo maggiormente idoneo "ad evitare che l'incidenza sull'ammontare della retribuzione possa fungere da aggravio della situazione economica dei congiunti dei portatori di handicap e disincentivare l'utilizzazione del permesso stesso".

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