Lavoratrice madre ed assistenza al figlio portatore di handicap: tredicesima senza trattenute

08 Luglio 2014

La Cassazione, nella sentenza n. 15435 di ieri, ribadisce l'illegittima della trattenuta sulla tredicesima nel caso dei permessi usufruiti, ai sensi della legge 104, dalla lavoratrice madre di un minore portatore di handicap: si tratterebbe di un deterrente per la fruizione dei benefici, contrario alle finalità della norma.

Vediamo il percorso interpretativo offerto dalla Sezione Lavoro nella sentenza n. 15435 deopositata il 7 luglio 2014.

Computabilità tra permessi e tredicesima: quando opera?

La Corte di Appello di Reggio Calabria condannava una società a corrispondere alla propria dipendente una somma di denaro relativa ai permessi usufruiti ex art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992 in qualità di lavoratrice madre di minore portatore di handicap.
Emergeva, in questo giudizio di secondo grado, che la non computabilità di detti permessi ai fini della tredicesima opera solo nel caso in cui questi si cumulino con i congedi parentali previsti dall'art. 7 Legge n. 1204/1971, circostanza non riscontrata nel caso di specie.

Ricorso non fondato

La parte datoriale, nel rivolgersi alla Suprema Corte, lamenta la falsa applicazione della norma afferente le agevolazioni per i genitori lavoratori con figli minori con handicap.
Una lettura sistematica della disciplina dei permessi, coerente con le finalità della norma, fa capire come all'estensione ai permessi previsti della riduttiva dettata per i congedi parentali osti, in primo luogo, la loro diversa natura ed il diverso regime economico.

Il congedo parentale, di fatti, può essere richiesto per un lasso di tempo ampio, tale da determinata una “significativa sospensione” della prestazione lavorativa, a differenza dei permessi, sicuramente incidenti in misura limitata. Inoltre, come già indicato dagli Ermellini nella sentenza n. 688/2014, nel caso dell'astensione facoltativa spetta un'indennità inferiore alla normale retribuzione, mentre per chi presta assistenza ai portatori di handicap grave l'indennità si commisura alla retribuzione intera.

Preminente la funzione sociale dei permessi

In conclusione, la Sezione Lavoro evidenzia come ragioni di coerenza con la funzione dei permessi e con i principi indicati impongano un'interpretazione della disposizione maggiormente idonea a evitare che l'incidenza sull'ammontare della retribuzione possa fungere da aggravio della situazione economica dei congiunti del portatore di handicap, finendo per disincentivare l'utilizzo del permesso stesso.

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