Lavoratrice madre ed assistenza al figlio portatore di handicap: tredicesima senza trattenute
08 Luglio 2014
Vediamo il percorso interpretativo offerto dalla Sezione Lavoro nella sentenza n. 15435 deopositata il 7 luglio 2014. Computabilità tra permessi e tredicesima: quando opera? La Corte di Appello di Reggio Calabria condannava una società a corrispondere alla propria dipendente una somma di denaro relativa ai permessi usufruiti ex art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992 in qualità di lavoratrice madre di minore portatore di handicap.
Ricorso non fondato La parte datoriale, nel rivolgersi alla Suprema Corte, lamenta la falsa applicazione della norma afferente le agevolazioni per i genitori lavoratori con figli minori con handicap. Il congedo parentale, di fatti, può essere richiesto per un lasso di tempo ampio, tale da determinata una “significativa sospensione” della prestazione lavorativa, a differenza dei permessi, sicuramente incidenti in misura limitata. Inoltre, come già indicato dagli Ermellini nella sentenza n. 688/2014, nel caso dell'astensione facoltativa spetta un'indennità inferiore alla normale retribuzione, mentre per chi presta assistenza ai portatori di handicap grave l'indennità si commisura alla retribuzione intera.
Preminente la funzione sociale dei permessi In conclusione, la Sezione Lavoro evidenzia come ragioni di coerenza con la funzione dei permessi e con i principi indicati impongano un'interpretazione della disposizione maggiormente idonea a evitare che l'incidenza sull'ammontare della retribuzione possa fungere da aggravio della situazione economica dei congiunti del portatore di handicap, finendo per disincentivare l'utilizzo del permesso stesso. |