Potere, non obbligo di controllo continuo del dipendente

La Redazione
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08 Luglio 2016

Il datore di lavoro ha il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo ed assiduo i propri dipendenti contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento. Lo ha sottolineato la Cassazione, con sentenza n. 10069/2016.

Cass. sez. lav., 17 maggio 2016 n. 10069

Un lavoratore, licenziato per aver richiesto un rimborso spese maggiore rispetto alle somme effettivamente versate, impugnava il recesso.

I giudici di merito dichiaravano l'illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato, disponendo la reintegrazione del lavoratore ex art. 18 St. lav., con le relative conseguenze economiche.

Per la cassazione della sentenza, ricorreva l'azienda.

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, enuncia i seguenti principi di diritto.

Potere, non obbligo di controllo

“Il datore di lavoro ha il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo ed assiduo i propri dipendenti contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento: un obbligo siffatto, non previsto da alcuna norma di legge né desumibile dai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del rapporto di lavoro subordinato, che implica che il datore di lavoro normalmente conti sulla correttezza del proprio dipendente, ossia che faccia affidamento sul fatto che egli rispetti i propri doveri anche in assenza di assidui controlli”.

Tempestività della contestazione

“La tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse esercitato assidui controlli sull'operato del proprio dipendente, ma in relazione al momento in cui ne abbia acquisito piena conoscenza”.