Falsa attestazione in servizio: allungati i tempi per la denuncia e l’azione contabile
08 Agosto 2017
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2017 il decreto legislativo 20 luglio 2017, n. 118 titolato Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare. Il decreto interviene con l' art. 3 principalmente a modificare l'articolo 1 del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116 che, a sua volta, aveva modificato l'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si tratta del caso del pubblico dipendente che attesta falsamente la propria presenza in servizio nell'ipotesi in cui la stessa sia stata accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze: in quel caso è prevista l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato (3-bis) con contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4 (3-quater). Più tempo per la denuncia al PM e alla Corte dei Conti… - Orbene, la prima modifica riguarda il capoverso 3-quater che prevede oggi che <<nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro venti giorni (e non più quindici, nda) dall'avvio del procedimento disciplinare>>. … e per l'azione della Corte dei Conti – Più tempo anche per l'esercizio dell'azione contabile: ed infatti, il nuovo testo prevede oggi che <<l'azione di responsabilità è esercitata, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centocinquanta giorni (e non più centoventi, nda) successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga>>. Obbligo di comunicazione all'Ispettorato – Infine, il decreto ha introdotto un 3-sexies prevedendo che <<i provvedimenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter e quelli conclusivi dei procedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'Ispettorato per la funzione pubblica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55-bis, comma 4>>. |