Nessun comportamento abnorme del dipendente: risponde il datore
08 Settembre 2014
L'infortunio e la richiesta di risarcimento Un soggetto chiedeva alla propria società ex datrice la condanna al risarcimento per infortunio sul lavoro. L'incidente era accorso nel montaggio di una tenda persiana alla finestra del locale della portineria dove operava assieme ad un collega. Il Tribunale di primo grado – di fronte alla richiesta risarcitoria – dichiarava prescritto il diritto considerando la natura extracontrattuale della pretesa creditoria azionata: l'incombenza che aveva dato luogo al misfatto era estranea alle mansioni proprie dell'infortunato e, quindi, era ravvisabile il rischio elettivo. L'Appello riformava la sentenza: escluso il rischio elettivo, non poteva essere applicabile la prescrizione quinquennale prevista per i crediti di natura extracontrattuale.
Il perimetro del rischio elettivo La Suprema Corte ha più volte affrontato la questione dell'individuazione del rischio elettivo definendola come una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e a motivazioni del tutto personali, al di fuori dell'attività lavorativa e prescindendo da essa, idonea ad interrompere in nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata. E la valutazione dell'esistenza dell'estensione eccezionale del rischio per particolari esigenze costituisce un accertamento di fatto la cui valutazione – se immune da vizio logico-giuridico – non è censurabile in cassazione (Cass. n. 11950/2005).
Nessuna interruzione del nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata Nel caso esaminato nella sentenza n. 18786, pubblicata venerdì, va escluso il rischio elettivo nella condotta del lavoratore che opera al fine di rendere accessibile il proprio posto di lavoro (come nell'ipotesi del montaggio di una tenda nel luogo ove si adempie alle proprie attività). Né rileva che il giudizio dato in merito dal giudice coincida con la prospettazione fatta nel ricorso introduttivo, poiché la determinazione del Tribunale è motivata e frutto di una sua autonoma valutazione. |