Visita periodica fuori dall'orario di lavoro: possibile solo per giustificate esigenze produttive

08 Ottobre 2014

L'Interpello n. 18/2014 di ieri, pubblicato dal MinLav, chiarisce che la visita periodica per il rinnovo dell'idoneità psicofisica all'impiego, essendo funzionale all'attività lavorativa, può essere effettuata fuori dall'orario di lavoro solo per giustificate esigenze produttive: in tal caso, il soggetto verrà considerato in servizio.

La visita periodica per il rinnovo dell'idoneità psicofisica all'impiego, disciplinata dall'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, essendo funzionale all'attività lavorativa, può essere effettuata fuori dall'orario di lavoro solo per giustificate esigenze produttive: in tal caso, il lavoratore andrà considerato a tutti gli effetti in servizio. Lo ha chiarito la Commissione per gli Interpelli in materia di sicurezza e salute sul lavoro con l'Interpello n. 18 del 6 ottobre 2014.

Il chiarimento è stato fornito in risposta a un quesito posto dall'Unione sindacale di base dei Vigili del fuoco, con il quale si chiedeva se l'effettuazione delle suddette visite periodiche dovesse avvenire nell'orario di lavoro o se il datore avesse facoltà di inviare il lavoratore a visita anche fuori dal normale orario di servizio, e, in quest'ultimo caso, se dovesse essere corrisposta la retribuzione per lavoro straordinario. Come ricorda il documento di prassi, ex art. 20, il sottoporsi ai controlli sanitari rientra tra gli obblighi del lavoratore, a sua volta soggetto attivo nel processo di sicurezza.

La Commissione preposta ha spiegato che, nonostante il sopra detto art. 41 non preveda espressamene che la visita debba essere eseguita durante l'attività lavorativa, è "di tutta evidenza che l'effettuazione della visita medica è funzionale all'attività lavorativa, e pertanto il datore di lavoro dovrà comunque giustificare le esigenze produttive che determinano la collocazione temporale della stessa fuori dal normale orario di lavoro".

Inoltre, anche alla luce di quanto espresso dall'art. 15, comma 2, del suddetto decreto legislativo (secondo cui "le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per il lavoratore"), se, per giustificate esigenze lavorative, il controllo sanitario avviene in orari diversi dall'orario di lavoro o da quelli di reperibilità, il soggetto andrà considerato in servizio a tutti gli effetti durante la visita.

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