Tutela delle condizioni di lavoro: responsabilità del datore e onere del lavoratore
08 Novembre 2016
In tema di danno alla salute del lavoratore, grava sul lavoratore, il quale lamenti di aver subìto tale danno, a causa dell'attività lavorativa svolta, l'onere di provare l'esistenza del danno stesso, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro nonché la connessione tra l'uno e l'altra, incombendo, invece, sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del pregiudizio subìto ovvero che la malattia non è ricollegabile alla violazione degli obblighi a suo carico: pertanto, la responsabilità del datore può essere affermata ove sussista una lesione del bene tutelato che derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento, imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, mentre la mera verificazione del danno non è quindi di per sè sufficiente da far scattare a carico del datore l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento, atteso che la prova liberatoria a suo carico presuppone sempre la dimostrazione che vi sia stata omissione nel predisporre le misure di sicurezza (suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica) necessarie ad evitare il danno, che siano in concreto esigibili, non potendo essere estesa ad ogni ipotetica misura di prevenzione, a pena di far diventare una responsabilità per colpa in una responsabilità oggettiva. |