Tace l’inesistenza dei presupposti per godere dell’alloggio aziendale: è licenziabile?
09 Gennaio 2015
Il dipendente, praticamente a titolo gratuito, alloggiava in abitazioni di proprietà aziendale in virtù del rapporto di lavoro, benché possedesse due case di proprietà. La reale situazione abitativa, inoltre, era stata taciuta anche a seguito di espressa richiesta scritta del datore di lavoro. Scoperto dall'azienda, questi veniva licenziato.
I giudici della Cassazione, con sentenza n. 15/2015, ritengono che sia da confermare il giudizio di sproporzione tra sanzione espulsiva e fatto commesso pronunciato della Corte d'Appello. Gli Ermellini affermano, infatti, che se da una parte il comportamento del dipendente ha violato le norme di correttezza e buona fede e sicuramente poteva essere sanzionato, dall'altra non appare di tale gravità da giustificare il licenziamento: il lavoratore “non ha risposto il falso, ma ha reso solo informazioni elusive e la società è stata comunque in grado di fare prontamente delle verifiche sulla situazione”.
In conclusione, “una sanzione non espulsiva certamente era idonea a sanzionare adeguatamente il comportamento, scorretto ed elusivo, ma non mendace”: lavoratore reintegrato e risarcito dei danni. |