Da quando decorre il termine per presentare la domanda?
09 Febbraio 2015
La Suprema Corte, con sentenza n. 2022/2015 depositata il 4 febbraio, ribadisce che, ai fini della presentazione della domanda di riconoscimento della natura professionale della malattia, il “dies a quo” per la decorrenza del termine prescrizionale si verifica quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale ed il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto.
I fatti Il ricorrente, un tecnico di radiologia, si era visto rigettare nei primi due gradi di giudizio la domanda proposta al fine di ottenere il riconoscimento della natura professionale della malattia - un tumore - che asseriva di aver contratto nell'esercizio e a causa della sua attività lavorativa presso un nosocomio. I giudici, infatti, ritenevano che il diritto fosse estinto per prescrizione ex art. 112 del T.U. n. 1124/1965, essendo decorsi più di tre anni e 150 giorni tra l'intervento chirurgico (febbraio 1993) e la presentazione della domanda di malattia professionale all'INAIL (giugno 2008), considerato che a quella data, vista la professione svolta dall'assicurato, questi fosse certamente in grado conoscere la natura professionale della malattia e lo stato di inabilità indennizzabile.
La Cassazione Gli Ermellini non ravvisano alcun contrasto tra la sentenza censurata e le disposizioni normative invocate dal ricorrente: a seguito della sentenza della Consulta n. 206/1988 – che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 135, co. 2, D.P.R. n. 1124/1965 nella parte in cui poneva una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui veniva presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico – è affermato da una costante giurisprudenza che, nel regime normativo attuale, “la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale ‘dies a quo' per la decorrenza del termine prescrizionale di cui all'art. 112 dello stesso D.P.R., può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale ed il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto”.
Le ulteriori circostanze richiamate dal ricorrente, ovvero la presentazione della denuncia di malattia professionale da parte dell'Ospedale avvenuta solo nel 1998 ed il fatto che la domanda sia stata respinta dall'INAIL in sede amministrativa per assenza di nesso di causalità, non invalidano l'argomentazione della Corte territoriale. La Suprema Corte, infatti, sottolinea che si tratta di comportamenti di terzi non necessariamente collegati od omogenei con la consapevolezza dell'assicurato, elemento correttamente valorizzato nei primi due gradi di giudizio: vista la professione svolta, l'assicurato era certamente in grado conoscere la natura professionale della malattia e lo stato di inabilità indennizzabile. “Ai fini della decorrenza della prescrizione è necessario e sufficiente che l'assicurato possa individuare il nesso di causalità tra attività lavorativa e malattia con un grado di ragionevole probabilità tale da consentirgli di presentare domanda di rendita, non essendo necessario che tale valutazione sia poi condivisa dall'INAIL in sede amministrativa o confermata in giudizio”.
Per questi motivi, la Cassazione rigetta il ricorso. |