Modifica contrattuale, facoltà di disdetta e legittimità
09 Febbraio 2017
È illegittimo il comportamento assunto dal datore di lavoro - parte del contratto individuale, ma non di quello collettivo - che, unilateralmente, receda dal CCNL fino ad allora applicato e di cui era obbligatoriamente tenuto a dare applicazione in forza dell'adesione all'associazione datoriale firmataria di quel contratto: in tal senso, la facoltà di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti e quindi alle organizzazioni sindacali ed alle associazioni datoriali che hanno sottoscritto il contratto; tale facoltà non spetta, invece, al singolo lavoratore o al datore di lavoro al quale non è consentito recedere unilateralmente neppure adducendo l'eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. (nella specie, il Tribunale ha quindi accertato l'illegittimità della modifica, attuata unilateralmente dalla società convenuta, della disciplina contrattuale collettiva nazionale applicabile al rapporto di lavoro intercorrente tra le parti).
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