Il riordino degli ammortizzatori sociali è operativo
09 Marzo 2015
È divenuto operativo dal 7 marzo scorso, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2015, anche il secondo decreto attuativo (D.Lgs. n. 22/2015) del Jobs Act (Legge delega n. 183/2014) che riforma gli ammortizzatori sociali.
Il Titolo I del D.Lgs. 22/2015 disciplina la NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego), che sostituisce ASpI e mini-ASpI (di cui all'art. 2 della Legge n. 92/2012, c.d. Legge Fornero) e che si applica alle ipotesi di disoccupazione involontaria verificatesi dal 1° maggio 2015, che riguardino lavoratori dipendenti che abbiano cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro e almeno 30 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi (art. 3). La prestazione, il cui ammontare è commisurato alla retribuzione e non può superare i 1.300 euro (art. 4), dura per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro (art. 5). L'erogazione è condizionata alla partecipazione del disoccupato a iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale (art. 7).
La DIS-COLL (Disoccupazione per i collaboratori), disciplinata dal Titolo II del Decreto, introduce, in via sperimentale per il 2015, per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 (art. 15), una indennità di disoccupazione mensile per i collaboratori, anche a progetto, iscritti alla Gestione separata INPS, che perdano il lavoro e che vantino tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di disoccupazione alla data dell'evento e un mese nell'anno dell'evento.
Il Titolo III del Decreto introduce, in via sperimentale per il 2015, l'ASDI (assegno di disoccupazione), per coloro che, dopo la scadenza della NASpI, sono ancora disoccupati e si trovano in condizioni economiche di bisogno. L'assegno viene riconosciuto per 6 mesi, in misura pari al 75% dell'indennità NASpI. |