La nuova disciplina delle tutele crescenti in G.U.

La Redazione
09 Marzo 2015

A seguito della pubblicazione nella Gazzetta n. 54/2015, per i lavoratori assunti dal 7 marzo u.s. con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo è disciplinato dal D.Lgs. n. 23/2015, il primo Decreto attuativo del Jobs Act.

Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo è disciplinato dal D.Lgs. n. 23/2015.

A seguito della pubblicazione nella G.U. n. 54 del 6 marzo u.s. è, infatti, entrato in vigore il primo Decreto attuativo del Jobs Act (L. n. 183/2014), rubricato “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti”, che disciplina:

  • art. 2, licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale;
  • art. 3, licenziamento per giustificato motivo e giusta causa;
  • art. 4, vizi formali e procedurali;
  • art. 5, revoca del licenziamento;
  • art. 6, offerta di licenziamento;
  • art. 7, computo dell'anzianità negli appalti;
  • art. 8, computo e misura delle indennità per frazioni di anno;
  • art. 9, piccole imprese e organizzazioni di tendenza;
  • art. 10, licenziamento collettivo;
  • art. 11, rito applicabile.

Tra le novità, si segnala il superamento, quasi totale, della tutela reale ex art. 18 dello Statuto dei Lavoratori: in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, è prevista la corresponsione di una indennità in misura pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 e un massimo di 24 mesi (art. 3, comma 1 del Decreto). Il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro permane soltanto per i licenziamenti discriminatori, per quelli nulli e per quelli inefficaci perché intimati in forma orale (art. 2), nonché, in caso di licenziamento disciplinare, per l'ipotesi in cui sia accertata l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore (art. 3, comma 2).

L'art. 6 del Decreto disciplina la nuova conciliazione facoltativa incentivata, nell'ambito della quale, per evitare il contenzioso, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari a un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a due e fino a un massimo di 18 mensilità.

Per le imprese fino a 15 dipendenti la tutela reale si applica solo per i casi di licenziamenti nulli e discriminatori e intimati in forma orale, mentre negli altri casi di licenziamento ingiustificato l'ammontare dell'indennità è dimezzato (una mensilità, invece di due, per ogni anno di servizio), con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità (art. 9). Va sottolineato che, laddove un'impresa con 15 dipendenti proceda ad assunzioni a tempo indeterminato, che determinino il superamento del predetto requisito dimensionale, dopo l'entrata in vigore del Decreto in esame, la nuova disciplina sui licenziamenti si applica anche ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 (art. 1, comma 3). Inoltre, la disciplina in esame si applica anche alle associazioni no profit, compresi partiti politici e sindacati.

Per quanto riguarda i licenziamenti collettivi, in caso di violazione delle procedure o dei criteri di scelta (di cui all'art. 4, comma 12, e all'art. 5, comma 1 della Legge n. 223/1991), si applica lo stesso regime di tutela risarcitoria applicabile ai licenziamenti individuali, salvo il caso di licenziamento collettivo intimato senza l'osservanza della forma scritta: in tal caso si applica la reintegrazione.

Infine, quanto al rito applicabile, l'art. 11 dispone che ai licenziamenti di cui al presente Decreto non si applicano i commi da 48 a 68 dell'art. 1, L. n. 92/2012.

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