Successione di licenziamenti: prima verbale e poi scritto

La Redazione
09 Marzo 2015

L'intimazione di un licenziamento scritto (come tale esistente) che non contenga una mera testuale conferma dell'avvenuto pregresso licenziamento verbale, in epoca successiva a quello verbale preclude l'accoglimento della domanda di reintegra

L'intimazione di un licenziamento scritto (come tale esistente) che non contenga una mera testuale conferma dell'avvenuto pregresso licenziamento verbale, in epoca successiva a quello verbale preclude l'accoglimento della domanda di reintegra, in assenza di impugnativa giudiziale del secondo atto di recesso datoriale. Infatti il licenziamento verbale, radicalmente inesistente, non è suscettibile di convalida, pertanto, ove il datore di lavoro si limitasse successivamente a confermare testualmente per iscritto il precedente licenziamento verbale, quella comunicazione non potrebbe essere qualificata come un distinto licenziamento (esistente, in quanto intimato per iscritto).

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