Diritto a lavorare fino a settant’anni
09 Aprile 2015
L'art. 24 comma 4 d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011 n. 214, pur incentivando, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, il proseguimento dell'attività lavorativa attraverso l'operatività dei coefficienti di trasformazione previsti dall'art. 12 d.l. 31 maggio 2010 n. 78, conv., con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010 n. 122, non sancisce un vero e proprio diritto potestativo del lavoratore a rimanere in servizio fino all'età di settant'anni. La prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento del settantesimo anno di età deve infatti considerarsi subordinata al consenso di entrambe le parti, e l'eventuale trattenimento in servizio del dipendente dopo il raggiungimento dell'età pensionabile (come nel caso di specie) non può rappresentare una circostanza idonea a far ritenere raggiunto un accordo in tal senso.
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