Pensionamento e deroghe
20 Giugno 2014
Si desidera sapere se il possesso dei 57 anni di età e dei 35 di contribuzione (in deroga alle norme generali) sia sufficiente per l'esercizio dell'opzione da parte delle lavoratrici della P.A. per ottenere il trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema contributivo.
Il solo possesso dei 57 anni di età e dei 35 di contribuzione, necessari per le donne per l'esercizio dell'opzione per ottenere il trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema contributivo, non può essere considerato come un autonomo requisito per il diritto alla pensione e, pertanto, non è idoneo a determinare l'applicazione delle deroghe previste dalle norme. Per poter costituire motivo di deroga ai termini di pagamento, introdotti dall'art. 1, comma 22, D.L. n. 138/2011 e dall'art. 1, comma 484, L. 147/2013, nonché alle modalità di rateizzazione modificate da quest'ultima norma non è sufficiente che le lavoratrici abbiano raggiunto i 57 anni di età ed i 35 anni di contribuzione entro il 12 agosto 2011 (o il 31 dicembre per le dipendenti della scuola) ovvero entro il 31 dicembre 2013, ma occorre che siano cessate dal servizio entro le stesse date, in quanto solo con la cessazione la facoltà dell'opzione può ritenersi esercitata allo scopo di ottenere il diritto alla pensione calcolata secondo il sistema contributivo. La non configurabilità di un autonomo diritto a pensione al raggiungimento dei 57 anni di età connessi ai 35 anni di contributi (in mancanza delle altre condizioni dianzi citate) è confermata dalla natura sperimentale e temporanea dell'opzione in questione che può essere esercitata in tempo utile per l'accesso alla pensione con decorrenza entro e non oltre il 31 dicembre 2015 (Circ. INPS n. 73 del 5 giugno 2014).
|