Limiti all’esercizio del diritto di sciopero

09 Aprile 2014

Un gruppo di lavoratori, non appartenenti ad alcuna sigla sindacale, si è astenuto quattro ore dal lavoro per rivendicare una maggiore flessibilità di orario. Si chiede se tale sciopero sia legittimo.

Un gruppo di lavoratori, non appartenenti ad alcuna sigla sindacale, si è astenuto quattro ore dal lavoro per rivendicare una maggiore flessibilità di orario. Si chiede se tale sciopero sia legittimo.

Per l'esercizio dello sciopero non sono inoltre previsti particolari adempimenti o condizioni di legittimità, cosicché si deve ritenere legittimo lo sciopero proclamato:

  • da coalizioni occasionali di lavoratori, non riconosciute dalle strutture sindacali organizzate nell'ambito dell'azienda o della categoria;
  • senza preavviso al datore di lavoro, a meno che la mancanza di preavviso determini situazioni di pericolo o di danno per le persone o gli impianti.

L'esercizio del diritto di sciopero può essere talvolta regolamentato dai contratti collettivi di lavoro o da appositi accordi (c.d. codici di autoregolamentazione dello sciopero) e deve ritenersi illecito se - ove non effettuato con gli opportuni accorgimenti e cautele - appare idoneo a pregiudicare irreparabilmente non la produzione ma la produttività dell'azienda, cioè la possibilità per l'imprenditore di continuare a svolgere la sua iniziativa economica ovvero comporta la distruzione o una duratura inutilizzabilità degli impianti con pericolo per l'impresa come organizzazione istituzionale (non come mera organizzazione gestionale) e con compromissione dell'interesse generale al mantenimento dei livelli di occupazione (Cass. 30.1.1980, n. 711).

Diversa la regolamentazione nel caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

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