Limiti all’esercizio del diritto di sciopero
09 Aprile 2014
Un gruppo di lavoratori, non appartenenti ad alcuna sigla sindacale, si è astenuto quattro ore dal lavoro per rivendicare una maggiore flessibilità di orario. Si chiede se tale sciopero sia legittimo.
Per l'esercizio dello sciopero non sono inoltre previsti particolari adempimenti o condizioni di legittimità, cosicché si deve ritenere legittimo lo sciopero proclamato:
L'esercizio del diritto di sciopero può essere talvolta regolamentato dai contratti collettivi di lavoro o da appositi accordi (c.d. codici di autoregolamentazione dello sciopero) e deve ritenersi illecito se - ove non effettuato con gli opportuni accorgimenti e cautele - appare idoneo a pregiudicare irreparabilmente non la produzione ma la produttività dell'azienda, cioè la possibilità per l'imprenditore di continuare a svolgere la sua iniziativa economica ovvero comporta la distruzione o una duratura inutilizzabilità degli impianti con pericolo per l'impresa come organizzazione istituzionale (non come mera organizzazione gestionale) e con compromissione dell'interesse generale al mantenimento dei livelli di occupazione (Cass. 30.1.1980, n. 711). Diversa la regolamentazione nel caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali. |