Rito Fornero: compatibilità del giudice nelle fasi del procedimento
09 Giugno 2015
La fase dell'opposizione ai sensi dell'art. 1, comma 51, l. n. 92 del 2012 (c.d. “rito Fornero”) non costituisce un grado diverso rispetto a quella che ha preceduto l'ordinanza, non essendo, in altre parole, revisio prioris istantiae, ma solo una prosecuzione del giudizio di primo grado in forma ordinaria. In tal senso, l'esigenza di celerità e concentrazione insita nel rito speciale sui licenziamenti, evidentemente ispirato alla tutela del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo, rende pienamente legittimo che la sentenza conclusiva della fase di opposizione venga emessa da quello stesso giudice-persona fisica che ha trattato la fase a cognizione sommaria. |