In Gazzetta la disciplina del bonus per i lavoratori impatriati

La Redazione
09 Giugno 2016

Il Decreto MEF del 26 maggio scorso, attuativo del regime speciale per i lavoratori impatriati, è approdato nella Gazzetta Ufficiale n. 132/2016. Definite le categorie di soggetti beneficiari, il divieto di cumulo e la decadenza dal bonus per il cd. “rientro dei cervelli”.

"Rientro dei cervelli", ecco le condizioni per beneficiare del bonus. A dettarle è il Decreto 26 maggio 2016, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 132 dell' 8 giugno 2016), ai sensi del quale il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% del suo ammontare solo se:

  1. i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
  2. l'attività lavorativa è svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
  3. l'attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di ciascun periodo d'imposta;
  4. i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dai Decreti Legislativi 28 giugno 2012, n. 108, e 6 novembre 2007, n. 206.

Sempre lo stesso Decreto estende le agevolazioni in commento, previste dall'art. 16 D.Lgs. 147/2015, a:

  • i cittadini dell'Unione europea, in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più;
  • i cittadini dell'Unione europea che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Infine, le nuove disposizioni sanciscono la non cumulabilità dell'incentivo con le agevolazioni per il rientro in Italia di ricercatori e docenti (art. 44, D.L. n. 78/2010) e la decadenza dal bonus qualora la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tale ultimo caso, il Fisco provvederà al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

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