Il giudizio sul licenziamento illegittimo e quello sul TFR viaggiano lungo binari paralleli

10 Luglio 2014

La recente sentenza n. 15707/2014 ribadisce il principio di diritto per cui l'ammontare delle somme percepite a titolo di pensione non può essere oggetto di compensazione o di detrazione dall'ammontare del risarcimento del danno per licenziamento illegittimo.

Al centro dell'attenzione degli Ermellini, nella sentenza n. 15707 del 9 luglio, il ricorso di alcuni lavoratori circa la determinazione delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno per gli illegittimi licenziamenti subiti dalla società datrice di lavoro. Tra i temi posti in risalto dalla ricorrente, vi era anche l'espunzione dal giudizio sulla retribuzione globale di fatto di qualsiasi domanda afferente il pagamento del TFR.

In base ad un orientamento già consolidato nella Cassazione (sentenze, ex plurimus, n. 15869/2012, 3865/2008, 7143/2002, 4551/2002), essendo l'esigibilità del trattamento di fine rapporto correlata all'estinzione del rapporto, esiste un nesso di alternatività tra la pronuncia di perdurante sussistenza del rapporto di lavoro (o di annullamento del licenziamento) e quella di condanna al pagamento del TFR.

Il principio di diritto, correttamente valorizzato in sede di Appello e ribadito dalla Suprema Corte, esplicita dunque che l'ammontare delle somme percepite a titolo di pensione non può essere oggetto di compensazione o di detrazione dall' ammontare del risarcimento del dannoper licenziamento illegittimo. Da qui l'estraneità dal thema decidendum principale della domanda afferente il TFR, con conseguente diniego del ricorso.

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