Indennità, responsabilità solidale solo se il licenziamento è causato dall’esecuzione del contratto

09 Settembre 2014

Se il credito retributivo invocato dal lavoratore non presenta una relazione causale con l'esecuzione del contratto d'appalto, non sussiste la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore per i debiti di quest'ultimo. Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza n. 18909, depositata ieri.

Gli Ermellini, ribadendo un consolidato orientamento della Corte (cfr. sentenze nn. 22728, 22729, 22730 e 22731 del 4 ottobre 2013), affermano che se il credito retributivo invocato dal lavoratore non presenta una relazione causale con l'esecuzione del contratto d'appalto, non sussiste la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore per i debiti di quest'ultimo.

Così la sentenza n. 18909, depositata ieri.

Il caso

Il ricorrente, licenziato dalla società appaltatrice, aveva rivendicato l'indennità sostitutiva del preavviso, chiedendo la condanna in solido della società committente con il datore ai sensi dell'art. 29, co. 2, D.Lgs. n. 276/2003.

L'art. 29 richiamato, infatti, al fine di indurre il committente ad un serio controllo nella selezione delle aziende cui affidare l'appalto, dispone che questi è obbligato in solido con l'appaltatore a corrispondere ai lavoratori impiegati nell'esecuzione delle opere i trattamenti retributivi.

La Corte territoriale sottolineava, però, che la responsabilità solidale non può operare nei casi in cui il credito non presenta relazione causale con l'esecuzione dell'appalto, come nel caso in esame, ove l'indennità sostitutiva del preavviso era conseguenza di una scelta autonoma della società appaltatrice, intervenuta successivamente alla cessazione dell'appalto.

Il lavoratore ricorreva in Cassazione.

I motivi della decisione

Il ricorrente sosteneva che, avendo l'indennità in parola natura retributiva, sussisteva la responsabilità solidale della committente, a nulla valendo che il contratto d'appalto era cessato precedentemente al licenziamento. Anzi, proprio il breve intervallo temporale intercorso tra i due eventi deponeva nel senso dell'esistenza di un nesso causale.

La Suprema Corte, invece, rileva che la questione della natura giuridica dell'indennità spettante a titolo di mancato preavviso del licenziamento, che il ricorrente ritiene essere retributiva al fine di sostenere la tesi della sua riconducibilità ai trattamenti per i quali è prevista la responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore, non scalfisce la validità della “ratio decidendi” sulla quale riposa l'impugnata sentenza, ovvero la mancata prova dell'esistenza di un nesso causale tra il licenziamento e l'appalto.

Di conseguenza, affermano gli Ermellini, la decisione della Corte d'Appello risulta corretta, non essendo esigibile nei confronti della società committente l'indennità di mancato preavviso del licenziamento: il credito invocato non risulta causalmente collegato alla cessazione del contratto d'appalto.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.

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