CNRP: applicazione rigorosa o attenuata del principio del pro rata?

La Redazione
09 Settembre 2015

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 17742/2015 depositata ieri, hanno sancito l'illegittimità dei massimali pensionabili fissati – a salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine – dagli enti previdenziali privatizzati per le prestazioni maturate prima del 1° gennaio 2007.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 17742/2015 depositata ieri, hanno sancito l'illegittimità dei massimali pensionabili fissati – a salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine – dagli enti previdenziali privatizzati per le prestazioni maturate prima del 1° gennaio 2007.

Un titolare di pensione di vecchiaia a carico della Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza Ragionieri e Periti commerciali (CNRP) chiedeva che la Cassa fosse condannata a riliquidare la prestazione secondo i criteri anteriormente vigenti, assumendo l'illegittimità del massimale pensionabile introdotto dalla delibera adottata nel 1997 dal Comitato dei delegati della Cassa in violazione del principio del pro rata ex art. 3, co. 12, L. n. 335/1995 (Riforma Dini).

Avverso la sentenza della Corte d'Appello che dichiarava il diritto dell'assicurato, a decorrere dal momento della maturazione della pensione, alla riliquidazione della prestazione, proponeva ricorso per cassazione la CNRP.

La Suprema Corte, pronunciandosi a Sezioni Unite, afferma i seguenti principi di diritto.

Nel regime dettato dalla L. n. 335/1995, gli enti previdenziali privatizzati di cui al D.Lgs. n. 509/1994, tra cui la CNRP, non possono adottare, in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità delle proprie gestioni, provvedimenti che impongano un massimale al trattamento pensionistico e, come tali, incompatibili col rispetto del principio del pro rata previsto dall'art. 3 cit. in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dagli stessi provvedimenti.

In tale regime previdenziale, per le prestazioni erogate dagli enti in parola ed in relazione alle anzianità già maturate:

  • per le prestazioni maturate prima del 1° gennaio 2007 trova applicazione l'art. 3 cit. nella formulazione originaria, che prevedeva l'applicazione rigorosa del principio del pro rata;
  • per i trattamenti pensionistici maturati dal 1° gennaio 2007 in poi trova applicazione l'art. 3 cit. nella formulazione introdotta dall'art. 1, co. 763, L. n. 296/2006, che prevede per tali enti la possibilità di adottare delibere che mirano alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente – e non più rispettando in modo assoluto – il principio del pro rata, tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni.

Con riferimento all'art. 1, co. 488, L. n. 147/2013, intervenuta dopo il deposito del ricorso per cassazione e che ha costituito l'occasione per la rimessione della questione alle Sezioni Unite, la Corte conclude che trattasi di disposizione con contenuto chiarificatore del dettato legislativo che non viola i principi stabiliti dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, pertanto, a norma della stessa, rispetto alle prestazioni maturate dopo il 1° gennaio 2007, sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti e approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. n. 296/2006, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 1, co. 763, L. n. 296/2006.

Infine, chiarisce la Corte, il diritto al pagamento dei ratei delle prestazioni pensionistiche liquidate dagli enti di cui al D.Lgs. n. 509/1994, oggetto di richiesta di riliquidazione, si prescrive nel termine decennale ordinario previsto dall'art. 2946 c.c.

Per questi motivi, la Cassazione rigetta il ricorso della CNRP.

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