CIGS: procedura sindacale
14 Ottobre 2014
Che cosa prevede la fase di consultazione sindacale per il datore di lavoro che voglia richiedere l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria?
L'imprenditore che intenda richiedere l'intervento della CIGS è tenuto a darne comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia (D.P.R. 10.6.2000, n. 218 art. 2, c. 1). Entro tre giorni dalla comunicazione, l'imprenditore o i rappresentanti dei lavoratori devono presentare domanda di esame congiunto della situazione aziendale all'Ufficio competente della regione nel cui territorio si trovano le unità aziendali interessate. Costituisce oggetto dell'esame congiunto il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione, nonché delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione. La Cass. 29.11.2005, n. 25952, ha chiarito che la rotazione, a norma dell'art. 1, c. 7, L. n. 223/1991, forma oggetto di “esame congiunto”; pertanto, se l'esame congiunto sfocia in un accordo, questo è la fonte dell'obbligo di rotazione, se non vi è accordo il Ministro del lavoro con proprio decreto dispone l'adozione della rotazione con modalità determinate tenendo conto delle proposte formulate dalle parti. La procedura sindacale deve esaurirsi entro 25 giorni (10 giorni per le aziende fino a 50 dipendenti).
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