Licenziamento per giustificato motivo soggettivo
23 Ottobre 2014
Quale è la differenza tra il licenziamento per giustificato motivo soggettivo e la giusta causa di recesso, stante il fatto che ci si trova comunque di fronte a gravi inadempimenti contrattuali del lavoratore?
Il licenziamento (L. n. 604/1966, art. 3) per giustificato motivo soggettivo può essere intimato in conseguenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore. La sanzione espulsiva in parola è dunque prevista per quei comportamenti del dipendente che assumono rilievo rispetto ad una corretta esecuzione del rapporto di lavoro.
Sostanzialmente il giustificato motivo di licenziamento si distingue dalla giusta causa di recesso per la minore intensità e gravità della mancanza commessa dal lavoratore che, pur non autorizzando il licenziamento in tronco, rimane comunque idonea a giustificare il recesso da parte del datore di lavoro nel rispetto dei termini di preavviso.
Spetta al giudice del lavoro il compito di valutare se la gravità della mancanza integri o meno una giusta causa ovvero un giustificato motivo di recesso (Cass. 3 novembre 2008, n. 26379). Al riguardo si ritiene ammissibile la conversione, anche d'ufficio, del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, sempreché rimangano immutati i motivi addotti inizialmente dal datore di lavoro a giustificazione del recesso e non sia necessario l'accertamento di nuovi e diversi fatti rispetto a quelli posti a fondamento del licenziamento (Cass. 20 giugno 2002, n. 9006). In caso di conversione, il recesso del datore di lavoro produrrà i suoi effetti allo scadere del termine di preavviso non rispettato (Cass. 26 maggio 2001, n. 7185). |