Sull'applicazione della indennità di fine rapporto

La Redazione
09 Novembre 2015

In tema di pubblico impiego, la c.d. “clausola di invarianza” è stata introdotta solo dalla legge 448/1998 e per la sua portata è applicabile alla posizione degli optanti piuttosto che alla posizione dei nuovi assunti, giacché solo per i primi può porsi una questione di variazione della retribuzione nel passaggio da un sistema (TFS) all'altro (TFR), mentre per i secondi può porsi la diversa questione di rideterminare ex novo la struttura retributiva

In tema di pubblico impiego, la c.d. “clausola di invarianza” è stata introdotta solo dalla legge 448/1998 e per la sua portata è applicabile alla posizione degli optanti piuttosto che alla posizione dei nuovi assunti, giacché solo per i primi può porsi una questione di variazione della retribuzione nel passaggio da un sistema (TFS) all'altro (TFR), mentre per i secondi può porsi la diversa questione di rideterminare ex novo la struttura retributiva (come stabilito dall'art. 2 comma 6 legge 335/1995): le disposizioni dettate dalle leggi 335/1995 e 448/1998 non possono attribuire alla contrattazione collettiva ed al DPCM il potere di ridurre la retribuzione lorda al fine del TFR, perequando le diverse posizioni giuridiche del personale in regime di TFR e di quello in regime di TFS.

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