Frequente uso personale della mail aziendale: eccessivo il licenziamento

La Redazione
09 Novembre 2015

In assenza di una significativa sottrazione di tempo all'attività lavorativa o di un blocco di lavoro, con grave danno per l'attività produttiva, l'utilizzo personale di strumenti di lavoro aziendali non giustifica il licenziamento come sanzione disciplinare. Così la Cassazione, nella sentenza n. 22353/2015, depositata il 2 novembre u.s.

Cass. sez. lav., 2 novembre 2015, n. 22353

Licenziato per uso improprio di strumenti di lavoro aziendali – nella specie, del pc in dotazione, delle reti informatiche aziendali e della casella di posta elettronica – il lavoratore impugnava il recesso.

La Corte d'Appello, confermando la decisione del Tribunale, accoglieva l'istanza, dichiarando illegittimo il licenziamento disciplinare intimato poiché il contratto collettivo di settore prevedeva la sola sanzione conservativa per il comportamento addebitato.

Ricorreva per la cassazione della sentenza il datore di lavoro, allegando uno scostamento tra la fattispecie concreta e la previsione contrattuale: l'addebito mosso al dipendente riguardava infrazioni disciplinari diverse e più gravi rispetto al semplice uso improprio di strumenti aziendali, integrandone un uso illegittimo – con rischio di responsabilità quantomeno civile dell'azienda – e reiterato, oltre che una violazione del dovere di obbedienza.

Per la Suprema Corte, le allegazioni della società ricorrente non sono sufficienti a dimostrare che l'utilizzo personale della mail e della navigazione in internet avessero determinato un'ipotesi diversa e più grave rispetto a quella prevista dalla disposizione contrattuale. Confermata, quindi, l'impostazione dei giudici territoriali, secondo cui non è emersa una significativa sottrazione di tempo all'attività lavorativa, né alcun blocco di lavoro, con grave danno per l'attività produttiva.

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