Maturazione del diritto alle ferie e relativi ratei

Luisa Monterossi
10 Dicembre 2015

Può il datore di lavoro mettere in ferie il lavoratore nel 2015 anticipando le ferie che questi maturerà nel 2016?

Può il datore di lavoro mettere in ferie il lavoratore nel 2015 anticipando le ferie che questi maturerà nel 2016?

L'art. 36, comma 3, della Costituzione attribuisce al lavoratore il diritto irrinunciabile a godere di un periodo di ferie annuali retribuite. La ratio della norma è quella di tutelare la salute e la sicurezza del prestatore di lavoro, garantendo a quest'ultimo il necessario riposo al fine di recuperare le energie psico-fisiche, consentendogli, altresì, di dedicarsi ad attività ricreative.

La collocazione temporale delle ferie, ai sensi dell'art. 2109 del codice civile, è stabilita dal datore di lavoro il quale deve operare un contemperamento tra le esigenze dell'impresa e gli interessi del prestatore. Quest'ultimo, in particolare ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo - salvo diverse previsioni della contrattazione collettiva - deve essere goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione (art. 10, d. lgs. n. 66/2003).

La maturazione del diritto alle ferie è strettamente collegata all'effettivo espletamento della prestazione lavorativa (fatte salve prescrizioni specifiche in ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro). Pertanto, di norma, le ferie vengono concesse con riferimento a ratei già maturati in relazione a periodi di attività effettivamente svolta, sebbene la giurisprudenza abbia ritenuto che il datore possa accordarle anche in via anticipata rispetto alla maturazione dei relativi ratei.

La Corte di Cassazione ha, invece, espressamente escluso che il datore possa, in via unilaterale, disporre l'anticipazione delle ferie spettanti al lavoratore per l'anno successivo, atteso che il potere del datore di lavoro di stabilire il periodo in cui il lavoratore debba godere delle ferie non è assoluto, ma è condizionato dalla necessità di bilanciare le esigenze dell'azienda con quelle del lavoratore stesso, il quale ha diritto ad un periodo di ferie continuativo o comunque, se frazionato, di durata idonea ad assicurargli il ritempramento fisico e morale.

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