Superamento dei limiti quantitativi nel lavoro accessorio
14 Dicembre 2015
Il superamento dei limiti quantitativi, nel lavoro accessorio, determina una trasformazione del rapporto in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato. Ma per quanto riguarda l'orario? Viene considerato a tempo pieno?
Nel caso di superamento dei limiti quantitativi per i quali è prevista la trasformazione in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato (tale conseguenza è limitata però soltanto quando il prestatore sia impiegato in un'attività funzionale all'attività di impresa o professionale, cioè quando le mansioni svolte dal lavoratore occasionale sono “veramente fungibili con le prestazioni rese da altro personale già dipendente dell'imprenditore o del professionista”) deve ritenersi corretto sostenere che l'orario sia da considerarsi “a tempo pieno” per vari ordini di ragione tra i quali: Hanno spazio di applicazione anche i principi e le norme fissati dall'art. 10 del D.Lsg. 81/2015 che rimettono al giudice di dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno o di stabilire sull'effettività dell'orario di lavoro a tempo parziale. |