Superamento dei limiti quantitativi nel lavoro accessorio

Gianluca Tucci
14 Dicembre 2015

Il superamento dei limiti quantitativi, nel lavoro accessorio, determina una trasformazione del rapporto in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato. Ma per quanto riguarda l'orario? Viene considerato a tempo pieno?

Il superamento dei limiti quantitativi, nel lavoro accessorio, determina una trasformazione del rapporto in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato. Ma per quanto riguarda l'orario? Viene considerato a tempo pieno?

Nel caso di superamento dei limiti quantitativi per i quali è prevista la trasformazione in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato (tale conseguenza è limitata però soltanto quando il prestatore sia impiegato in un'attività funzionale all'attività di impresa o professionale, cioè quando le mansioni svolte dal lavoratore occasionale sono “veramente fungibili con le prestazioni rese da altro personale già dipendente dell'imprenditore o del professionista”) deve ritenersi corretto sostenere che l'orario sia da considerarsia tempo pieno” per vari ordini di ragione tra i quali:
1. trattasi di misura sanzionatoria,
2. non si concilierebbe con la disciplina del part time che prevede la forma scritta e l'espresso consenso del lavoratore (oltre che del datore di lavoro),
3. sorgerebbe, infine, il problema della sua tipologia (verticale, orizzontale, misto) nonché della sua misura (in termini di orario ed ore di lavoro), sempre che non si abbia una prova certa circa l'orario di lavoro (laddove, ad esempio, in azienda per tutti i lavoratori che svolgono quella stessa prestazione sia previsto un orario giornaliero/settimanale/mensile ridotto).

Hanno spazio di applicazione anche i principi e le norme fissati dall'art. 10 del D.Lsg. 81/2015 che rimettono al giudice di dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno o di stabilire sull'effettività dell'orario di lavoro a tempo parziale.

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